Registro degli accessi

La nuova disciplina dell’accesso civico, così come normata dagli art. 5 e 5-bis del D.Lgs. 33/2013, sancisce il diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalla Società. Tale diritto si attua, in particolare, attraverso:

1. L’istituto dell’accesso civico per mancata pubblicazione dei dati (di cui all’art. 5 del decreto “trasparenza”) relativo all’accesso a dati e documenti già oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dello stesso D.Lgs. 33/2013

2. L’istituto dell’accesso civico generalizzato (di cui all’art. 5 c. 2 del decreto “trasparenza”) relativo all’accesso a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli già oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dello stesso D.Lgs. 33/2013, nel rispetto, comunque, dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis del citato decreto e meglio definito dalle Linee guida ANAC in materia.

È opportuno evidenziare che l’accesso civico non sostituisce il diritto di accesso di cui all’art. 22 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Al fine di garantire i diritti previsti dall’art. 5 del D.Lgs. 33/2013, Sauie s.r.l. ha definito specifiche modalità operative descritte di seguito:

–          Accesso civico per mancata pubblicazione dei dati 10.1

Nel caso in cui la Società abbia omesso o abbia solo parzialmente assolto gli obblighi di pubblicazione di documenti, informazioni o dati previsti dalla vigente normativa sulla trasparenza (D.Lgs. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016), chiunque può presentare istanza al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, utilizzando il modulo scaricabile da questo link.

La richiesta è gratuita e non necessita di motivazione.

Il modulo, opportunamente compilato, dovrà essere inoltrato tramite:

posta elettronica all’indirizzo amministrazione@sauie.it
posta elettronica certificata sauie@pec.it
La richiesta può essere presentata anche a mezzo posta, opportunamente sottoscritta, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del richiedente tramite raccomandata a/r al seguente indirizzo:

Sauie s.r.l., via S. Teresa degli Scalzi n. 36 – 80135 Napoli

Entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza, la Società provvede a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti ed a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione degli stessi. Ove il documento, l’informazione o il dato richiesti, siano già stati pubblicati ai sensi della normativa vigente, Sauie s.r.l. provvede a segnalare al richiedente, entro il predetto termine, il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di omessa risposta da parte del Responsabile Prevenzione Corruzione, il richiedente ha facoltà di ricorso al giudice amministrativo.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione di Sauie s.r.l. è la Avv. Lorenza Scaperrotta (tel. 081 5495375).

Modulo richiesta accesso civico per mancata pubblicazione dei dati 

–          Accesso civico generalizzato

Chiunque, in modo gratuito e senza motivazione, ha diritto di accedere a dati e a documenti detenuti dalla Società, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis del decreto stesso.

Il modulo, opportunamente compilato, dovrà essere inoltrato tramite:

posta elettronica all’indirizzo amministrazione@sauie.it
posta elettronica certificata sauie@pec.it
La richiesta può essere presentata anche a mezzo posta, opportunamente sottoscritta, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del richiedente tramite raccomandata a/r al seguente indirizzo:

Sauie s.r.l., via S. Teresa degli Scalzi n. 36 – 80135 Napoli

È necessario identificare i dati, le informazioni o i documenti che si desidera richiedere.

La richiesta di accesso civico sarà considerata inammissibile qualora l’oggetto della richiesta sia troppo vago da non permettere di identificare la documentazione richiesta, oppure laddove la predetta richiesta risulti manifestamente irragionevole.

La Società, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, se ritenuta accoglibile, provvede a comunicare i dati, le informazioni o i documenti richiesti, fatta eccezione nel caso in cui vi siano soggetti controinteressati, ai quali è concesso un termine di dieci giorni per proporre opposizione. In tale arco temporale i termini sono sospesi ai sensi dell’art. 5, c. 5 D Lgs. 33/2013.

Laddove la Società non intendesse accogliere la richiesta, provvederà nei termini di legge, a fornire adeguata motivazione.

Esclusioni e limiti

La Società può escludere o limitare l’accoglimento della richiesta, dando opportuna motivazione, se la richiesta attiene ad informazioni, dati o documenti che possano creare un pregiudizio alla tutela degli interessi come di seguito elencati e previsti dall’art. 5-bis D Lgs. 33/2013:

1. Pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi pubblici:

a)       la sicurezza e l’ordine pubblico;

b)      la sicurezza nazionale;

c)       la difesa e le questioni militari;

d)      le relazioni internazionali;

e)       la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;

f)       la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;

g)      il regolare svolgimento di attività ispettive.

2. Pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

a)       la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;

b)      la libertà e la segretezza della corrispondenza;

c)       gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.

3. Segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’art. 24, c. 1 della Legge n. 241 del 1990.

In caso di limitazioni parziali ai documenti/informazioni richiesti, la Società deve consentire l’accesso alle altre parti e/o dati del documento.

In caso di adozione di un provvedimento di diniego (totale o parziale) dell’accesso o di differimento, il richiedente può presentare istanza di riesame al Responsabile per la trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni. In alternativa, il richiedente può presentare ricorso al TAR territorialmente competente entro 60 giorni

Modulo richiesta accesso civico generalizzato 

Non sono state ricevute richieste d’accesso ai atti. Informazioni relative agli anni 2019,2020 e 2021.

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